esame e aggiornamento professionale

Art. 24. Esame e aggiornamento professionale1.L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2.L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita'.
3.L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso.
4.Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti ((a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori)), coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria.
6.L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.
(1)

-------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 2 ottobre 2012

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-22, n. 202005431
    Provvedimento: Pubblicato il 22/05/2020 N. 05431/2020 REG.PROV.COLL. N. 05802/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Confessore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 25/B; contro - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e …
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    • art. 106 TUB·
    • art. 112 comma 1 TUB·
    • art. 128 duodecies TUB·
    • art. 128 quater TUB·
    • art. 128 quinquies TUB·
    • art. 128 undecies TUB·
    • art. 155 comma 4 TUB·
    • art. 17 comma 4-ter D.lgs. n. 141/2010·
    • art. 23 comma 5 D.lgs. n. 141/2010·
    • art. 24 commi 4 e 5 D.lgs. n. 141/2010·
    • art. 84 D.L. n. 18/2020·
    • cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
    • cancellazione volontaria·
    • commistione di attività incompatibili·
    • difetto di proporzionalità·
    • diligenza qualificata degli agenti finanziari·
    • diritto alla cancellazione volontaria·
    • eccesso di potere·
    • inadempimento degli obblighi professionali·
    • iscrizione non operativa·
    • principio di buona fede·
    • principio di lealtà professionale·
    • principio di legalità·
    • principio di proporzionalità·
    • procedimento sanzionatorio·
    • proporzionalità della sanzione·
    • proporzionalità delle violazioni·
    • sanzione amministrativa·
    • tutela degli interessi pubblici·
    • tutela della concorrenza nel mercato finanziario·
    • valutazione complessiva delle violazioni·
    • violazione delle norme del TUB

  • 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-29, n. 201709993
    Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2017 N. 09993/2017 REG.PROV.COLL. N. 13846/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da: -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32; contro OA - ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI, in persona del …
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    • art. 128-novies TUB·
    • art. 128-octies TUB·
    • art. 128-quater TUB·
    • art. 128-sexies TUB·
    • art. 17 D.Lgs. 141/2010·
    • attività di agenzia in attività finanziaria·
    • collaboratori non dichiarati·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • gestione consortile·
    • ispezione OAM·
    • mancata tracciabilità delle attività·
    • mediazione creditizia·
    • principio del monomandato·
    • procedura sanzionatoria·
    • provvigioni e remunerazioni·
    • sanzione amministrativa·
    • scambio di pratiche tra consorziate·
    • sospensione dell'attività·
    • sostituzione di personale·
    • sviamento di potere·
    • tutela cautelare·
    • violazione normativa
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