contenuto dell'autonomia finanziaria dell'organismo

Art. 20. Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo1.Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, nonche' dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
1-bis.L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ((e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993)) nonche' dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter.L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater.I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
3.Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3-bis.L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
Entrata in vigore il 17 gennaio 2022

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400375
    Provvedimento: Pubblicato il 08/01/2024 N. 00375/2024 REG.PROV.COLL. N. 05543/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 15 d.lgs. n. 141 del 2010·
    • cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
    • carenza di interesse·
    • condanna per reati contro la pubblica amministrazione·
    • difetto di istruttoria·
    • inammissibilità del ricorso·
    • liquidazione volontaria della società·
    • proporzionalità della sanzione·
    • requisiti di onorabilità·
    • sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività·
    • tutela dei dati personali·
    • violazione art. 128-duodecies d.lgs. n. 385 del 1993·
    • violazione regolamento interno OAM

  • 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-22, n. 202005431
    Provvedimento: Pubblicato il 22/05/2020 N. 05431/2020 REG.PROV.COLL. N. 05802/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Confessore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 25/B; contro - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e …
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    • art. 106 TUB·
    • art. 112 comma 1 TUB·
    • art. 128 duodecies TUB·
    • art. 128 quater TUB·
    • art. 128 quinquies TUB·
    • art. 128 undecies TUB·
    • art. 155 comma 4 TUB·
    • art. 17 comma 4-ter D.lgs. n. 141/2010·
    • art. 23 comma 5 D.lgs. n. 141/2010·
    • art. 24 commi 4 e 5 D.lgs. n. 141/2010·
    • art. 84 D.L. n. 18/2020·
    • cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
    • cancellazione volontaria·
    • commistione di attività incompatibili·
    • difetto di proporzionalità·
    • diligenza qualificata degli agenti finanziari·
    • diritto alla cancellazione volontaria·
    • eccesso di potere·
    • inadempimento degli obblighi professionali·
    • iscrizione non operativa·
    • principio di buona fede·
    • principio di lealtà professionale·
    • principio di legalità·
    • principio di proporzionalità·
    • procedimento sanzionatorio·
    • proporzionalità della sanzione·
    • proporzionalità delle violazioni·
    • sanzione amministrativa·
    • tutela degli interessi pubblici·
    • tutela della concorrenza nel mercato finanziario·
    • valutazione complessiva delle violazioni·
    • violazione delle norme del TUB
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