requisiti di onorabilita'

Art. 15. Requisiti di onorabilita'1.Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che:
a)si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c)sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2.Non possono essere altresi' iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
4.Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
((5.Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.))
Entrata in vigore il 2 ottobre 2012

Sentenze6


  • 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400375
    Provvedimento: Pubblicato il 08/01/2024 N. 00375/2024 REG.PROV.COLL. N. 05543/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 15 d.lgs. n. 141 del 2010·
    • cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
    • carenza di interesse·
    • condanna per reati contro la pubblica amministrazione·
    • difetto di istruttoria·
    • inammissibilità del ricorso·
    • liquidazione volontaria della società·
    • proporzionalità della sanzione·
    • requisiti di onorabilità·
    • sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività·
    • tutela dei dati personali·
    • violazione art. 128-duodecies d.lgs. n. 385 del 1993·
    • violazione regolamento interno OAM

  • 2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-11-27, n. 202317653
    Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2023 N. 17653/2023 REG.PROV.COLL. N. 09622/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9622 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 128-duodecies TUB·
    • art. 15 D.Lgs. 141/2010·
    • art. 166 c.p.·
    • cancellazione dall'elenco degli Agenti in attività finanziaria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • misure di prevenzione·
    • requisito di onorabilità·
    • riabilitazione·
    • sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti·
    • sospensione condizionale della pena·
    • sospensione provvedimento amministrativo·
    • spese di lite

  • 3. Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 8311
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36105.2023 del ruolo generale e vertente TRA AN ZO (CF: [...]) in proprio e nella qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Societa RE NC SP (CF/ PI - 02716500646) con sede in Milano, V.le dell'Innovazione 13 - 20126 MI; CI AN (CF: [...]) – AL IO (CF: [...]); BA ZO (CF: [...]) tutti elett.te dom.ti in Roma, Via Sabotino 46 presso lo studio del proprio difensore l'Avv. Marco Cerocchi (CF: [...]– email marcocerocchi@ordineavvocatiroma.org e difesi altresì dall'Avv. Stefano …
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  • 4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-06, n. 202411504
    Provvedimento: Pubblicato il 06/06/2024 N. 11504/2024 REG.PROV.COLL. N. 05542/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14; contro Oam Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli …
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    • art. 128-quater d.lgs. n. 385/1993·
    • art. 15 d.lgs. n. 141/2010·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
    • carenza di interesse·
    • difetto di istruttoria·
    • disposizioni sanzionatorie·
    • improcedibilità del ricorso·
    • indagini investigative·
    • legittimità del provvedimento sanzionatorio·
    • principio di proporzionalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolamento interno OAM·
    • sanzione amministrativa·
    • sospensione dall'esercizio dell'attività·
    • violazione art. 128-duodecies d.lgs. n. 385/1993

  • 5. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-29, n. 201709993
    Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2017 N. 09993/2017 REG.PROV.COLL. N. 13846/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da: -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32; contro OA - ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI, in persona del …
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    • art. 128-novies TUB·
    • art. 128-octies TUB·
    • art. 128-quater TUB·
    • art. 128-sexies TUB·
    • art. 17 D.Lgs. 141/2010·
    • attività di agenzia in attività finanziaria·
    • collaboratori non dichiarati·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • gestione consortile·
    • ispezione OAM·
    • mancata tracciabilità delle attività·
    • mediazione creditizia·
    • principio del monomandato·
    • procedura sanzionatoria·
    • provvigioni e remunerazioni·
    • sanzione amministrativa·
    • scambio di pratiche tra consorziate·
    • sospensione dell'attività·
    • sostituzione di personale·
    • sviamento di potere·
    • tutela cautelare·
    • violazione normativa
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