Art 1
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987 N. 356 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 1987 N. 436))
A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987 N. 356 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 1987 N. 436))