Art 1

Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987 N. 356 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 1987 N. 436))
Entrata in vigore il 29 agosto 1987

Sentenze1

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