Art 2

Art. 2.
Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia o giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuita una indennita' di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di L. 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.
Entrata in vigore il 16 marzo 1983

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