(assicurazione obbligatoria)

Art. 63.(Assicurazione obbligatoria)

A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
((A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma.
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.
L'entita' del contributo e la modalita' di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.)) Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita ((...))la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo.
Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))
Entrata in vigore il 12 luglio 1980
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