(disposizione transitoria)

Art. 4.(Disposizione transitoria)1.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entrata in vigore il 12 ottobre 2004

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