durata e composizione

Art. 34. Durata e composizione1.Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente piu' di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2.Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3.Il CNF e' composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi e' inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non puo' appartenere per piu' di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi e' pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
In tutti i distretti, il voto e' comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parita' di voti, e' eletto il candidato piu' anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati e' fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
4.A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5.Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
6.Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.):
"Art. 52. - Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.
Essa e' composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed e' nominata con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto reale sono nominati il presidente e il vice-presidente fra i componenti della commissione.
I componenti della commissione centrale rimangono in carica cinque armi e possono essere riconfermati.
Il Ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della commissione centrale e ad ogni altra necessita' per il funzionamento di essa.".
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore):
"Art. 59. - Il ricorso al Consiglio nazionale forense e' presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui e' stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato e, nel caso di piu' professionisti, alla data dell'ultima notificazione.
L'ufficio del Consiglio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al Pubblico Ministero e' anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli uffici del Consiglio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio nazionale forense.".
- Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, reca: "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013

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