scioglimento del consiglio

Art. 33. Scioglimento del consiglio1.Il consiglio e' sciolto:
a)se non e' in grado di funzionare regolarmente;
b)se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c)se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2.Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3.In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianita', il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4.Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare un comitato di non piu' di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi