l'ordine forense

Art. 24. L'ordine forense1.Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2.L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3.Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonche' con finalita' di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
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