Art 13

Art. 13.1.Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attivita' a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, e' collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari e' disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2.Il rapporto di lavoro del segretario generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilita' ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale.
3.Il trattamento economico complessivo del segretario generale e' stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorita' di bacino.
4.Il segretario generale puo' affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.
5.La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
6.Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.
7.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorita' per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.
8.Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.
Note all'art. 13, comma 1:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 8.
- Si riportano di seguito gli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 3/1957:
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati con regolamento".
Art. 59 (Promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto ministeriale di promozione puo' disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica):
"Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - 1. L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
2. Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
3. L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.
4. Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
5. Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purche' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
6. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale".
Entrata in vigore il 3 settembre 1990
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