Art 7
Art. 7.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, ((nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,))a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'.
Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, ((nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,))a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'.
Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-30, n. 202303297Provvedimento:Leggi di più...- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- esclusione da gara·
- improcedibilità dei motivi aggiunti·
- omissione informativa·
- ordinanza cautelare·
- procedimento penale·
- requisiti di moralità professionale·
- revoca della proposta di aggiudicazione·
- spese processuali·
- valutazione discrezionale della stazione appaltante·
- violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-08-16, n. 202407143Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- compensazione delle spese processuali·
- dichiarazioni mendaci·
- difformità dell'offerta tecnica·
- esclusione dalla gara·
- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
- principio di tassatività delle clausole di esclusione·
- procedura di gara·
- sindacato del giudice amministrativo·
- valutazione di anomalia dell'offerta
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-10-25, n. 202213692Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione dell'appalto·
- appalti pubblici·
- certificazione EMAS·
- eccesso di potere·
- eccezioni preliminari·
- procedura di gara·
- requisiti di capacità tecnica·
- requisiti di moralità·
- risarcimento del danno·
- spese di lite·
- tardività della notifica·
- valutazione dell'offerta tecnica·
- violazione del disciplinare di gara