modifiche al titolo i del libro ix del codice di procedura penale

Art. 33. Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale 1.Al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)all'articolo 573: 1) al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla parola: «gli»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;b)all'articolo 578: 1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»; 2) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione.»;c)dopo l'articolo 578-bis, e' inserito il seguente: «Art. 578-ter (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non e' stata pronunciata condanna. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;d)all'articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. 1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»;e)all'articolo 582: 1) al comma 1, le parole: «personalmente ovvero a mezzo di incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111- bis» ed e' soppresso il secondo periodo; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.»;f)all'articolo 585, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:«1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di copie necessarie per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con le forme previste dall'articolo 582»;g)all'articolo 589, al comma 3, le parole: «581, 582 e 583,» sono sostituite dalle seguenti: «581 e 582»;h)all'articolo 591, comma 1, lettera c), la parola: «583,» e' soppressa. Note all'art. 33: - Si riporta il testo degli articoli 573, 578, 581, 582, 585, 589 e 591 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 573 (Impugnazione per gli interessi civili). - 1. L'impugnazione per gli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato." "Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione." "Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita': a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. 1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio." "Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. 2. ABROGATO." "Art. 585 (Termini per l'impugnazione). - 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, e': a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3. 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito; d) dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 3. Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. 4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'articolo 582. L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza." "Art. 589 (Rinuncia all'impugnazione). - 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato puo' rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata prima dell'inizio della discussione [c.p.p. 602, 614] dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero. 2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. 3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione. 4. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero." "Art. 591 (Inammissibilita' dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione e' inammissibile: a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non e' impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586; d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore. 4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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