Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
Art. 94.Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione1.Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano ((decorsi sei mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((2.Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo))