Art 12

Art. 12.
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere.
Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) infermita';
b) domanda;
c) scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore; (5) ((7))d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado. (6)
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato:
con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f);
con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.
---------------AGGIORNAMENTO (5) La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".---------------AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 30 ottobre 1996, n. 363 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione".---------------AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1997, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare".
Entrata in vigore il 23 luglio 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi