Art 38

Art. 38.
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto dal comandante di Legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina.
Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina. ((8))---------------AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 375 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri".
Entrata in vigore il 2 agosto 2000
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