Art 37

Art. 37.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c);
c) la perdita, del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 34.
Entrata in vigore il 17 novembre 1961
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