(obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati).

Art. 7. (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati).1.L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualita' di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma((2-bis.A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attivita' di comunicazione.
2-ter.Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.))
Entrata in vigore il 27 aprile 2017

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