obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati

Art. 7. Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati1.L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», elabora e sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualita' dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.
2.Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2:
a)gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'APAT, per il tramite degli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, le informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni accertate;
b)i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile a cui i predetti dati sono riferiti.
3.I gestori degli impianti di produzione trasmettono all'APAT, secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2, le informazioni relative ai quantitativi di benzina prodotti in conformita' a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, ed alla destinazione di tale benzina.
4.Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione, predisposta dall'APAT nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualita' dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonche' i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.
5.Al fine di consentire all'APAT la predisposizione della relazione di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati con le modalita' previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Entrata in vigore il 27 aprile 2005

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi