(modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)
Art. 15.(Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)1.L'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 17
(Collegio di direzione)
1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico- sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attivita' libero- professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.
Art. 17-bis
(Dipartimenti)
1. L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilita' professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attivita' e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.".
Nota all'art. 15:
- L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 502/92, nel testo precedente le modificazioni apportate dal presente articolo, era il seguente:
"art. 19. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.¾.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n.400/88, si veda in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 28, comma 10, della citata- legge n.448/98, si veda in nota all'art. 8.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 34-bis della citata legge n.662/96, si veda in nota all'art. 4.
30 dicembre 1992, n.502)1.L'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 17
(Collegio di direzione)
1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico- sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attivita' libero- professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.
Art. 17-bis
(Dipartimenti)
1. L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilita' professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attivita' e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.".
Nota all'art. 15:
- L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 502/92, nel testo precedente le modificazioni apportate dal presente articolo, era il seguente:
"art. 19. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.¾.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n.400/88, si veda in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 28, comma 10, della citata- legge n.448/98, si veda in nota all'art. 8.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 34-bis della citata legge n.662/96, si veda in nota all'art. 4.