(norme transitorie)
Art. 17.(Norme transitorie)1.I collegi sindacali di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.,e successive modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui al citato articolo 3-ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
2.Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono portate a termine secondo le norme vigenti.
3.Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria gia' banditi, nonche' le graduatorie esistenti ed ancora valide.
2.Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono portate a termine secondo le norme vigenti.
3.Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria gia' banditi, nonche' le graduatorie esistenti ed ancora valide.