(modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

Art. 13.(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)1.L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 15
(Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, e' responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attivita' con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela- tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalita' pre- ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, e secondo le modalita' dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti gia' confermati nell'incarico sono esonerati, dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
Art. 15-bis
(Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura)
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei, compiti comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e' affidata ai dirigenti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
3. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti soppressi.
Art. 15-ter
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalita' definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. La commissione, nominata dal direttore generale, e' composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa e' sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.
Art. 15-quater
(Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
sanitario)
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non puo' chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non sclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
Art. 15-quinquies
(Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari)
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipes dei servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformita' alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita' libero professionale non puo' comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attivita' previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le e'quipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 non e' consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8- quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia' previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente e' confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980 , n.382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Art. 15-sexies
(Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che
svolgono attivita' libero-professionale extramuraria
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera- tive in cui le stesse devono essere effettuate.
Art. 15-septies
(Contratti a tempo determinato)
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
Art. 15-octies
(Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati)
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attivita' ordinaria, le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonche' di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
Art. 15-nonies
(Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica
e per la cessazione dei rapporti convenzionali)
1. Il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, e' stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.503. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio.
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di eta' di sessantasette anni. Il personale gia' in servizio cessa dalle predette attivita' e direzione al compimento dell'eta' di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei anni e all'eta' di sessantotto anni se alla predetta data avra' compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le universita' e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivita' assistenziali strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attivita' svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8.
Art. 15-decies
(Obbligo di appropriatezza)
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3. Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.
Art. 15-undecies
(Applicabilita' al personale di altri enti)
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.".
Note all'art. 13:
- L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 502/92, e' il seguente:
"Art. 16. (Formazione).
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.".
- L'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' il seguente:
"Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).
1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
- L'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.484/97, e' il seguente:
"Art. 11. (Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche).
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:
a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio;
b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attivita':
1) microbiologia e virologia;
2) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
3)biochimica clinica;
4) chimica analitica;
5) igiene degli alimenti e della nutrizione;
6) fisica sanitaria;
d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia pediatria;
e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanita' pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; organizzazione dei servizi sanitari di base;
f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base
g) funzionario medico del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
2) direzione sanitaria ospedaliera;
3) organizzazione dei servizi sanitari di base;
h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;
l) 1) funzionari medici degli ex enti mutualistici:
1) organizzazione dei servizi sanitari di base;
2) medicina legale,
m) funzionari medici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.: medicina legale;
n) funzionario veterinario del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture gia' di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:
1) sanita' animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
o) funzionario chimico del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture gia' di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
p) funzionario farmacista del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico:
1) farmacia ospedaliera;
2) farmaceutica territoriale;
q) funzionario fisico del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;
r) funzionario biologo del Ministero della sanita', delle regioni,delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attivita' di analisi immunoematologiche: patologia clinica;
t) funzionario psicologo del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.¾.
Entrata in vigore il 16 luglio 1999
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