disposizioni in materia di personale

Art. 2. Disposizioni in materia di personale1.Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2.L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3.L'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a)sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, ((EUJUST)) LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b)sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
c)sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d)sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.
4.Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5.Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:
a)ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
b)il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2013
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