Art 18
Art. 18.
Le regioni ((con idonei atti deliberativi))stipulano convezioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' ((quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e)), qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Le convenzioni, devono essere conformi a schemi, predisposti ((dal Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri)), del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L.17 AGOSTO 1974, N.386))((Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della sanita' gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo, o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente mutualistico stipulante.
Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanita' entro e non oltre il primo semestre del 1975))
Le regioni ((con idonei atti deliberativi))stipulano convezioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' ((quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e)), qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Le convenzioni, devono essere conformi a schemi, predisposti ((dal Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri)), del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L.17 AGOSTO 1974, N.386))((Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della sanita' gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo, o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente mutualistico stipulante.
Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanita' entro e non oltre il primo semestre del 1975))