soggetti promotori dei progetti di l.s.u.

Art. 3. Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.1.I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle societa' a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
Entrata in vigore il 7 aprile 2000

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