Art 21

Art. 21. (Disposizioni per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria).

1.L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. ((3))2.Le disponibilita' finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unita' previsionale di base 7.1.1.1 " Spese generali di funzionamento " dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilita' iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.
-----------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n. 525 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'"illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)".
Entrata in vigore il 29 novembre 2000
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