Art 1
Art. 1.1.E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonche' le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.
2.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresi' conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad un apposito comitato di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse".
2.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresi' conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad un apposito comitato di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse".
Sentenze • 3
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-13, n. 201501854Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- aree protette·
- art. 12 legge 394/1991·
- art. 15 legge 394/1991·
- beni pubblici·
- compensazione delle spese·
- diritto amministrativo·
- diritto di prelazione·
- esercizio del diritto di prelazione·
- giurisdizione amministrativa·
- legge quadro sulle aree protette·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- piano del parco·
- procedura esecutiva immobiliare·
- proprietà privata·
- tutela ambientale·
- tutela della proprietà privata·
- vincoli paesaggistici