Testo unico-art. 252

Art. 252.

Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.

Gli amministratori incorrono, altresi', nella responsabilita' di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.
Entrata in vigore il 17 marzo 1934

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi