inquadramento del personale docente

Art. 13. Inquadramento del personale docente

Il personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato e' inquadrato come segue:
sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I: i docenti titolari nei licei-ginnasi, nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e professionali di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, gia' appartenenti al ruolo A, nonche' i docenti titolari nei licei artistici, negli istituti d'arte, nelle scuole magistrali e nelle scuole tecniche di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;
sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II: i docenti titolari nelle scuole medie di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, gia' appartenenti al ruolo B;
sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D: gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento e' richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; gli insegnanti di applicazioni tecniche, gia' appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti gia' titolari nelle soppresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1976
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