Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Art. 25.Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.((Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente))
Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. ((20))
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
((Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.))---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente))
Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. ((20))
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
((Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.))---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".