Art 90

Art. 90.


Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni gia' prestate e non piu' richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarita' delle gestioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De' Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1923.

Atti del Governo, registro 218, foglio 161. - Granata.
Entrata in vigore il 27 maggio 1924

Sentenze1

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