Art 17
Art. 17.
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.