Art 17

Art. 17.


I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:

per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Entrata in vigore il 27 maggio 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi