Art 17
Art. 17.
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-26, n. 202403781Provvedimento:Leggi di più...- art. 2041 c.c.·
- art. 6 e 18 della convenzione·
- convenzione·
- diritto processuale amministrativo·
- principio di buona fede·
- principio di continuità dell'azione amministrativa·
- quantificazione del danno·
- responsabilità extracontrattuale·
- risarcimento danni·
- usucapione