contratti pendenti

Art. 8. Contratti pendenti1.All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla rubrica, le parole "in corso di esecuzione" sono sostituite dalla seguente: "pendenti";
b)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai ((contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti)) alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.";
c)al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'((articolo 161))";
d)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.".
Entrata in vigore il 23 novembre 2015

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