Art 24
Art. 24.
Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.
Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.
Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.