Art 24

Art. 24.

Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934
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