Art 79

Art. 79.

Ai componenti della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori ed ai membri delle Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore, che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, e' corrisposto, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, e' assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del dodici per cento, a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1934
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