Art 42
Art. 42.
Le adunanze della Commissione centrale e quelle dei Direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.
Per ogni adunanza e' redatto apposito verbale, che e' firmato dal Presidente e dal segretario.
I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.
Presso i Direttorii il Presidente e' sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano di eta'.
Nelle sedute dei Direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.
Le adunanze della Commissione centrale e quelle dei Direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.
Per ogni adunanza e' redatto apposito verbale, che e' firmato dal Presidente e dal segretario.
I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.
Presso i Direttorii il Presidente e' sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano di eta'.
Nelle sedute dei Direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.