Art 64

Art. 64.

Le decisioni della Commissione centrale sono pronunciate in nome del Re, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria della Commissione. Una copia ne e' comunicata immediatamente al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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