Art 63

Art. 63.

Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato e' ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.

La decisione del ricorso e' deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.((5))

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

E' in facolta' della Commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 febbraio 1972 n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 23/02/1972 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione".
Entrata in vigore il 23 febbraio 1972

Sentenze14

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