Art 59

Art. 59.

Il ricorso alla Commissione centrale e' presentato negli Uffici del Direttorio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui e' stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di piu' professionisti, alla data dell'ultima notificazione.

L'Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero e' anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.

Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.

Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla Commissione centrale.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934
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