Art 45

Art. 45.((Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti))

Il termine puo' essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio.

L'interessato, qualora ne faccia istanza, e' ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli puo' essere assistito da un difensore.
Entrata in vigore il 23 aprile 1940

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