Art 48

Art. 48.

La citazione e' notificata all'incolpato ed al pubblico ministero.
Essa deve contenere:

1° le generalita' dell'incolpato;

2° la menzione circostanziata degli addebiti;

3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potra' essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sara' proceduto al giudizio in sua assenza;

4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;

5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;

6° la data e la sottoscrizione del Presidente.

Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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