esenzioni

Art. 7. Esenzioni1.Sono esenti dall'imposta:
a)gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; (47)
b)i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e)i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g)i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;
h)i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; ((83))i)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2.L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

-------------AGGIORNAMENTO (47)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione. -------------AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che l'esenzione disposta dalla lettera i) si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. -------------AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 04 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale". -------------AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 6-quinquies) che "In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153". -------------AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. -------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT";
- (con l'art. 1, comma 2) che "L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola";
- (con l'art. 1, comma 3) che "I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014".
Entrata in vigore il 24 gennaio 2015

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