notifica

Art. 6. Notifica1.Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
a)almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto e' noto;
b)non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c)prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2.L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.
3.Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorita' competente, qualora richieste.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
5.I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997 e gli articoli 11, comma 3, e 12 vedi note all'art. 4. L'art. 15, comma 1, cosi' recita:
«1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.».
Entrata in vigore il 22 luglio 2003

Sentenze1

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