conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

Art. 7. Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave1.Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2.In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave puo' proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima, che avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacita' di stoccaggio sufficiente per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorita' competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
3.Sono fatte salve le prescrizioni piu' rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.
4.Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.
5.Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.
Note all'art. 7:
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 e' pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992. L'art. 79, cosi' recita:
«Art. 79. - L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.
Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalita' previste per l'importazione di una merce, nonche' l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.».
Entrata in vigore il 22 luglio 2003
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