estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

Art. 17. Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)1.Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2.Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, ((o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,)) per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a)nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b)quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3.L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a)del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4.L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5.I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Entrata in vigore il 27 maggio 2003

Sentenze74


  • 1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-07-04, n. 202413493
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    • legittimazione passiva Ministero Lavoro·
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    • art. 17 del d.lgs. 151/2001·
    • compensazione delle spese di lite·
    • competenza territoriale del TAR·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro ambientali pregiudizievoli·
    • interdizione dal lavoro post-partum·
    • legittimazione passiva del Ministero del lavoro·
    • principio di precauzione·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
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