riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
Art. 41. Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)1.In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)1.In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300739Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 e 40 d.lgs. n. 151/2001·
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3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-16, n. 202105890Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 d.P.R. n. 164/2002·
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5. CGARS, sez. I, sentenza 2019-02-19, n. 201900153Provvedimento:Leggi di più...- art. 40 e 41 d.lgs. n. 151/2001·
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