riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

Art. 41. Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)1.In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Entrata in vigore il 26 aprile 2001

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