valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

Art. 11. Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)1.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2.L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1, e' il seguente:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.".
Nota all'art 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 626/1994 e' il seguente:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.".
Entrata in vigore il 26 aprile 2001

Sentenze9


  • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2021-03-25, n. 202100090
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 10 e 10 bis legge n. 241/1990·
    • art. 21 octies legge n. 241/1990·
    • art. 6, 7, 17 D.Lgs. 151/2001·
    • congedo di maternità·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritti della lavoratrice madre·
    • eccesso di potere·
    • interdizione dal lavoro post partum·
    • legittimazione ad causam·
    • misure di sicurezza e salute della lavoratrice·
    • principio di precauzione·
    • tutela dei diritti costituzionali·
    • tutela della maternità·
    • valutazione dei rischi

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-11-27, n. 202007466
    Provvedimento:
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    • art. 2043 c.c.·
    • art. 32 Cost.·
    • art. 37 Cost.·
    • autotutela amministrativa·
    • congedo di maternità·
    • danno da ritardo·
    • estensione congedo di maternità·
    • interdizione dal lavoro·
    • interesse legittimo pretensivo·
    • mancata indicazione mansioni lavorative·
    • provvedimento amministrativo viziato·
    • rigetto richiesta congedo di maternità·
    • risarcimento danni·
    • tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici·
    • valutazione individuale dei rischi

  • 4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-06-05, n. 201907248
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    • allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001·
    • art. 17 D.Lgs. n. 151/2001·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • interdizione dal lavoro post-partum·
    • lavori pericolosi, faticosi e insalubri·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • onere della prova·
    • sopralluogo ispettivo·
    • spese di lite·
    • valutazione dei rischi in ambiente lavorativo

  • 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2019-03-04, n. 201900057
    Provvedimento:
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    • adibizione ad altre mansioni·
    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • art. 6 D.Lgs. 151/2001·
    • art. 7 D.Lgs. 151/2001·
    • carenza di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • interdizione dal lavoro per motivi di salute·
    • interdizione dal lavoro post partum·
    • misure cautelare·
    • misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro·
    • modifica delle condizioni di lavoro·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • spese di lite·
    • tutela della maternità e della paternità·
    • valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri
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