disposizioni in materia di personale

Art. 5. Disposizioni in materia di personale1.Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2.L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge ((3 agosto 2009, n. 108)), e' corrisposta:
a)nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b)nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia,di cui all'articolo 4, comma 17;
c)nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ ((Skopje)) e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.((2-bis.Al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, del presente decreto, non si applica l'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296))3.All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: "volontari in ferma breve trattenuti in servizio" sono inserite le seguenti: "o in rafferma biennale".((3-bis.All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937";
b)dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"In caso di assenza per infermita', l'assegno di lungo servizio all'estero e' corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante periodo".
3-ter.Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 39:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' articolo 1808";
2) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo periodo,";
b)all'articolo 1808, al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di assenza per infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante periodo"))4.All'articolo 2268, comma 1, del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al))decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;", "1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;", "1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;", "1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.";
b)il numero 795) e' ((abrogato)).
5.Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attivita' di concorso in circostanze di pubblica calamita', fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del ((regolamento di cui al))decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((Con riferimento alle qualifiche per le quali e' previsto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessita' di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacita' professionali o di mestiere, all'assunzione del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del 20 per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente)).
6.L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno.
Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al))decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "in ferma prefissata di un anno", sono inserite le seguenti: "o quadriennale".
7.All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
8.All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: "vigilanza militare", sono ((aggiunte)) le seguenti: ", al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
9.In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
10.L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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