oggetto della tassa
Art. 38. Oggetto della tassa1.Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2.Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3.La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
4.Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all' imposizione da parte dei comuni medesimi.
5.Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. (( Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto.
Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse
gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti. ))
2.Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3.La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
4.Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all' imposizione da parte dei comuni medesimi.
5.Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. (( Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto.
Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse
gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti. ))
3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-03, n. 202400311Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 10-bis legge 241/1990·
- art. 21-octies legge 241/1990·
- art. 825 cod. civ.·
- concessione di occupazione di suolo pubblico·
- demanio pubblico·
- diritto di proprietà·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- regolamento comunale·
- servitù di uso pubblico·
- silenzio-inadempimento
5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-11, n. 202401366Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- art. 21-octies legge 241/1990·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- ordine di chiusura attività commerciale·
- rimuzione manufatti abusivi·
- servitù di uso pubblico·
- spese di lite·
- valutazione delle prove